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Titolo
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Primo statuto della "Banda Sociale del Borgo di Vezzano"
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Descrizione
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La fotocopia dello statuto conservata dal Corpo Bandistico del Borgo di Vezzano proviene dall'Archivio di Stato di Trento.
Risulta essere il documento più antico che riguarda l'esperienza bandistica a Vezzano.
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Trascrizione:
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Statutto Sociale
I Nome e scopo della Società!
1. La società si denomina “Banda Sociale del Borgo di Vezzano” ed ha lo scopo di coltivare e difondere l'amore per l'arte musicale faciendola apprendere specialmente ai soci ativi mediante teorica istruzione accompagnata da sistematici esercizi da procurare a se ed agli uditori con private e pubbiche produzioni grati divertimenti e passatempi.
II Sede e Direzione della Società
2. La Società ha la sua sede in Vezzano ed è diretta e rapresentata da un Preside- e da un Vice Preside, da due consiglieri ed un cassiere, che dovranop restarsi gratuitamente.
3. L'elezione della presidenza e del cassiere é annuale. La prima potrà essere eletta fra i soci contribuenti ed onorari il secondo all'incontro dovrà venire scelto fra i soci attivi. A quest'ultimo incombe l'obbligo di incassare i denari esigibili di saldare i conti assegnati dal Presidente di tenere ad ispezione di tutti i soci il libro cassa e di renderne conto a richiesta del presidente.
4. Gli Eletti in carica potrano rinunciare al loro posto entro 15 giorni dalla loro nomina, trascorso il quale termine dovranno pagare a favore della società una tassa di f 10, qualora la loro rinuncia non sia basata su motivi giusti e plausibili, e come tali riconosciuti dalla magioranza dei soci. In questo caso si passerà tosto a nominare altri individui.
5. Il presidente convoca le sessioni ogni qualvolta lo crederà necessario, le presiede, destina ogni volta l'ordine del giorno rapresenta l'intiera società in confronto dei terzi e quallora fosse impedito ne fa le sue veci il Vice Preside colle medesime atribuzioni.
III Adunanze generali e della Direzione.
6. La presidenza stabilisce le ore per le lezioni, e per le prove compila d'acordo col maestro il programa per gli inviti e pei divertimenti ogni qual volta che la società deve prodursi publicamente o privatamente e definisce inapelabilmente le questioni che avessero ad insorgere fra i soci in affari sociali o statuttari.
7. Sono tenuti a prendere parti alle sessioni generali tutti i soci attivi e gli eventuali soci onorari e contribuenti membri della direzione essendo ad essi riservato il diritto di voto, mentre gli altri soci onorari e contribuenti possono bensì prender parte alle sessioni ma non hanno diritto di voto e possono solo far proposte.
8. Onde i conchiusi delle presidenza sieno validi occore la presenza di almeno di due terzi dei suoi membri e la maggioranza assoluta di voti. Del pari onde i conchiusi dell'intiera società sieno validi è necessaria la presenza di almeno due terzi di soci aventi dirito a voto e verrano presi a maggioranza assoluta di voti. A parita di voti decide il pressidente. La nomina della direzione ed il cambiamento dello statutto sono esclusivamente riservate alle adunanze generali.
IV Dei Soci.
9. L’intiera società si compone di soci attivi, contribuenti ed onorari. I primi sono quelli che suonano nella società un istrumento e che sottostanno agli obblighi contemplati dal presente statutto, gli altri sono quelli che pagano mensilmente od annualmente a favore della cassa dei soci ativi un importo fisso.
V Obblighi dei Soci.
10. Ogni socio è tenuto al pagamento della tassa mensile il quale pagamento sarà da effetuarsi al cassiere entro il termine prescritto cioé di mese in mese.
Detta tassa sarà per ogni socio eguale ed il preciso amontare della stessa sarà stabilito da aposita sessione. Il socio contribuehte potrà ofrire quello che vuole ma non meno di soldi 30 al mese.
11. Se per ulterriori spese sarà necessaria una tassa supplettoria questa verrà stabilita dopo sentita la società.
12. È dovere di ogni socio l'intervenire con diligenza ed amore alle lezioni ed alle prove come pure con prontezza ad ogni e qualunque invito fatto dalla presidenza ed ogni socio dovrà pagare a favore della società soldi 20 per ogni mancanza non giustificata come tale riconosciuta dalla presidenza.
13. Le mancanze non giustificate non possono oltrepassare il N° di 10.
14. Chi sorpassa questo numero sarà per regola espulso dalla società e questa disposizione potrà essere revocata dietro preghiera dell'escluso da una speciale delibera dei soci.
15. Quando un socio sia per motivi plausibile che non plausibile abbia ad uscire o venga scacciato dalla società dovrà lasciare l'istrumento ad essa e non potrà vantare nessuna pretesa o restituzione di tasse od altro che avesse pagato per qualunque titolo durante il tempo che rimase nella società e solo nel primo caso avrà il dirito di venir riamesso nella società quallora questa uscita prima del respiro dei 3 anni dal giorno della sua uscita coi medesimi diritti che aveva prima colla diferenza che dovrà acettare quell'istrumento che gli verrà assegnato dal maestro.
16. Tanto nella societtà come anche tra i singoli soci dovrà regnare una perfetta concordia e rispetto e così anche i divisamenti presi in comune dovransi passare sotto silenzio senza che vengano palesati fuori della società.
17. Ogni singolo socio dovrà acettare e suonare l'istrunento che dal maestro gli verrà assegnato dal maestro a meno che tale istrumento non sia di danno alla salute.
18. Un socio novello che come tele volesse entrare nella società verrà acetato dopo interpellata l'intiera società e col consenso di essa. A tal scopo dovrà comperare a proprie sue spese quell'istrumento che gli sarà indicato dal maestro quall'ora non ne tenesse a disposizione la società nel qual caso dovrà rifonderle il prezzo di costo o quanto dalla stessa verrà stabilito.
Del resto dovrà tenersi al presente statutto ed al caso portato dal punto 15.
19. È' assolutamente proibito l'intervento sia dell'intiera società o di una parte di essa per dare privati concerti ad altri senza il permesso della presidenza alla quale devesi prestare cieca e volonterosa obbedienza.
20. Nessun socio potrà essere scusato di non intervenire alle lezioni, inviti o divertimenti senza l'espresso consenso della presidenza, e non corrispondendo alle ingiunzioni di questa sarà ad ecezione di impedimenti insormontabili allontanato dalla società e condannato a seconda dei casi ad una multa da uno fino a fiorini 10 dieci.
VI Sciolimento della Società.
21. Per lo sciolimento della società occore la presenza di almeno due terzi dei soci aventi dirito di voto con maggioranza assoluta di voti.
VII Patrimonio Sociale.
22. Siccome la compera degli istrumenti è fatta a nome della società così in caso di scioglimento di questa essi resteranno di esclusiva società dei soci, verso congualio fra i soci del valore di costo dei rispetivi istrumenti. -
23. L'eventuale avanzo cassa ed ogni altro oggetto che vi fosse all'epoca dello sciolimento della società verrano consegnati al Municipio di Vezzano che investirà i denari a mutuo e conserverà gli altri oggetti colla disposizione di trattenere denari od oggetti per l'epoca di quattro anni dal giorno dello sciglimento e nel caso in questo frattempo avesse a sostituirsi una nuova società musicale denari ed oggetti verrano consegnati alla stessa, nel caso contrario denari e ricavato dagli oggetti verà devoluto alla congregazione di carità di Vezzano.
Vezzano 20 Novembre 1892
D.r. A Conci Marcellino Andreis
Carlo Zeni
Giuseppe Zanini
Tonelli Valentino
Vengono fatte al presente statuto le seguenti retificazioni.
All'articolo 6 dello Statuto viene sostituito il seguente.
La Direzione sociale stabilisce le ore per le lezioni e per le prove compila d'accordo col maestro il programa per gli inviti e pei divertimenti ogni qual volta la società deve prodursi privatamente o pubblicamente.
All'articolo 11 dello Statuto viene sostituito il presente.
Nel caso si rendesse necessaria la imposizione di una tasa supplettoria dei soci la stessa non potrà essere stabilita che dalla intiera società appositamente convocata in generale sessione mediante conchiuso da prendersi dalla stessa secondo le norme del superiore articolo 8.
Dopo la rubrica V si intende inserita nello statuto la seguente rubrica.
VI Modo di definire le controverrie nascenti da rapporti sociali.
21. Ogni controversia nascente da rapporti sociali viene definita mediante decisione inapelabile che dovrà essere emanata dalla Direzione sociale mediante uno valido conchiuso a senso del superiore articolo 8.
Contro la decisione della Direzione che dovrà ritornarci per inappellabile non ha luogo reclamo di sorta.
Conseguentemente a ciò le rubriche VI e VII dello Statuto diventano rubriche VII ed VIII ed i relativi articoli 21 , 22, 23, articoli 22, 23 e 24.
Vezzano 15 Dicembre 1892.
D r Angelo Conci
Marcellino Andreis
Carlo Zeni
Giuseppe Zanini
Valentino Tonelli
Visto
Trento 19 Dicembre 1892
L' I. R. Consiliere aulico
Giacomelli.
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Tipo
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Regolamento/statuto
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Data di creazione
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20 novembre 1892
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Collocazione
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Archivio di Stato - Trewnto
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Identificativo
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busta 137 - fascicolo B 31
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Livello di precisione della collocazione geografica
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Collocazione generica in riferimento al paese