Locazione perpetua a Vezzano - 1795
- Titolo
- Locazione perpetua a Vezzano
- Descrizione
- Pagine scansionate in due parti con scanner A4, poi riunite con un programma di grafica ed infine prodotto il file pdf.
- Data della scansione
- 4 febbraio 2021
- Titolo
- Locazione perpetua a Vezzano - 1795
- Descrizione
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Documento redatto su carta legale da 6 kreuzer.
Si tratta di una locazione perpetua di alcuni terreni di Vezzano da rinnovare ogni 20 anni col "tocco della mano" e la presentazione di "una libbra di pepe intero secondo l'uso e la consuetudine".
Si citano coltivazioni e località: arativo, vigne, gelsi, fichi, orto, bosco in loc. "al Croz", "alla Pontara", "al Gaidos in Narano"
Trascrizione:
Nel nome di Dio
Correndo l’anno del Signore millesettecento novantacinque [l"? 13] in giorno di mercoledì undici del mese di Febbraio, nella città di Trento Contrada di Santo Pietro ed in una stufa del secondo piano della casa otto, abitazione di me Notaio alla presenza del Sig Dr Gian Albano Zambaiti Padre di me Notaio e di Valentino fu Valentino Bortolotti di qui, Humani cogniti, e specialmente a questo atto chiamati e pregati.
Nel qual luogo personalmente trovandosi il Nobile Sig Giovanni fu Andrea de Revelli Nobile del Sacro Romano Impero e Patrizio di Trento, facendo a nome proprio e dei suoi eredi per titolo di locazione perpetua da rinnovarsi nello stesso modo in capo d'ogni decimo nono anno sotto pena della caducità colla presentazione d'una libbra di pepe intero secondo l'uso e la consuetudine di simili locazioni perpetuali e condizioni solite stipularsi nelle medesime col tocco della mano e per una libbra di pepe effettivamente e legittimamente investito il Domino Bartolomeo figlio del Sig Tommaso Garbari di Vezzano già separato dal Padre e da sé solo qual capo di famiglia regolandosi anzi col consenso paterno come da biglietto qui presentato da registrarsi che qui parte per sé e suoi eredi ha fatto istanza di avere questa locazione perpetua, l'ha accettata nominatamente.
Primo: D’un’arativa vignata ed in parte ortiva con moreri e figari entravi della quantità d'uno staro quarte due passi venti posta nelle pertinenze di Vezzano luogo detto al Croz alla quale confina a mattina la strada comune, gli eredi di Giovanni Chemelli e Nicolò Leonardi, ½dì la strada e l’infrascritto luogo alla Pontara, sera e 7ne Agostino Benigni ed in parte il Comune.
Secondo: Altra arativa e svignata con poco d'orto e bosco della quantità rispetto all'arativo vignato ed ortivo di stara due passi due e rispetto al bosco di stara una quarte tre posta nelle pertinenze antescritte luogo detto alla Pontara alla quale confina a mattina la strada comune, ½dì e sera il Comune di Fraveggio e 7ne l’antescritto Agostino Benigni ed in parte il detto luogo al Croz.
Terzo: Altra pezza di terra arativa della quantità di stara tre passi due posta nelle predette pertinenze in luogo detto al Gaidos in Narano alla quale confina a mattina Cristoforo Garbari , ½dì eredi Carpelli, sera il Condattore col livello di Santo Valentino , 7ne il Sig Antonio Benigni e come meglio delle vecchie investiture alle quali caso per averle tenerle possederle e poterne disporre perpetuamente a suo piacere e dei suoi eredi rispetto però solamente all'utile e salve sempre le ragioni ed il diretto dominio a favore della nobile parte locatrice; promettendo esso Nobile Sig. Giovanni Ravelli Locatore ed esso Conduttore presente stipite ed accetta per sé e suoi eredi la evasione e legittima difesa delle cose locate rispetto però solamente al diretto dominio secondo la disposizione della legge ratificando tutte e singole le cose nel presente istrumento contenute e obbligandosi a non contravvenire ne per sé ne per altri per qualunque ragione, o causa de jure o de facto sottopena di rifare danni e spese in giudizio e fuori sotto l'obbligazione di tutti i suoi beni presenti e futuri.
E ciò ha fatto,perché all'incontro esso Bartolomeo Garbari Conduttore per sé e suoi eredi obbligando a tal fine tutti i propri beni presenti e venturi colla clausola del contratto informale ha promesso al predetto Nobile Sig Locatore per sé e suoi eredi stipulante ed accettante di ben coltivare migliorare e non deteriorare le cose locate ed ogni anno nella Festa di San Michele o dentro la sua ottava al medesimo Sig Locatore, suoi eredi e loro legittimi amministratori, agenti od esattori che di tempo saranno numerare e pagare in pronti effettivi contanti a titolo di livello e di censo perpetuo la somma di troni quarantanove e mezzo dico troni 49 e carantani 6 di buona moneta.
E tutto questo coi patti e condizioni solite stipolarsi nelle locazioni perpetue del Mercato Vecchio di Trento le quali principalmente sono le seguenti: I Che se dal Conduttore o suoi eredi non venisse pagato nel primo anno il livello sia esso tenuto portarlo duplicato e non pagandolo nel secondo anno si reduplichi lo stesso livello il quale si debba triduplicare se per un intero triennio non fosse stato pagato. II Che inoltre ed in tal caso della cessazione del pagamento di tre anni continui il Conduttore o li suoi eredi decada e decadano ipso facto da ogni ragione dell'utile dominio e dei miglioramenti delle cose locate le quali debbono ipso jure devolversi insieme con i miglioramenti medesimi a favore della Nobile Parte Locatrice di maniera che si consolidi l'utile col diretto dominio. III E che nulladimeno sia tenuto il Conduttore o i suoi eredi al pagamento di tutti i livelli non pagati coi doppi ridoppi e tridoppi sopra gli altri loro beni mobili ed immobili quali perciò quivi a questo fine rimangano e s'intendono espressamente obbligati. IV E che sotto pena della caducità e devoluzione non sia lecito al conduttore o ai suoi eredi di vendere o in qualsiasi modo alienare l'utile dominio ed i miglioramenti senza la licenza in iscritto della Nobile Parte Locatrice quale volendo comprare tale utile dominio e miglioramenti debba averlo per venti soldi di quanto potesse il Conduttore conseguire da altri; ed in caso che il Padrone del diritto non volesse entrare nell'acquisto o lasciasse passare quindici giorni popola esibizione legittimamente fattagli a deliberare allora sarà lecito al Conduttore o alienazione della cosa locata a chi vorranno con questo però che non la facciano a persone citate dalla legge o inabili a pagare il livello e che per ogni nuova investitura si debba presentare al Padrone del Diritto una libbra di pepe. Per la osservanza dei quali patti e condizioni si obbligano due Conduttori a nome proprio e dei suoi eredi tutti gli suoi beni presenti futuri.
Segue l’enonziato Relato
Vezzano 28 Gennaio 1795
Io sottoscritto acconsento, admetto, faccio dispotico mio figlio Bortolo di poter rinnovare la Investitura del livello col Nob. Sig. Revelli di Trento delli suoi luoghi giacenti qui in Vezzano e in confermazione di quanto sopra mi sottoscrivo e qui ai piedi appongo il mio domestico sigillo ed in fede Tommaso Garbari.
Ego Francisco Albano Zambaiti de Vezzano Notaj Colleg. Civili e Cancelliere Magistrali Tridenti permisi omnibus e singuli originali meo prottocolo esti alieno fideli tamen mane desumpti partesi ed concordati ecc ecc - Tipo
- Atto pubblico
- Data di creazione
- 28 gennaio 1795
- Copertura territoriale
- Vezzano, Vallelaghi, Trento
- Collocazione
- Raccolta di Mario Bassetti
- Livello di precisione della collocazione geografica
- Collocazione generica in riferimento al paese
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